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Codice Penale

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Codice Penale (Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) Edizione 15.10.2013 Italia

Codice Penale

(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

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LIBRO PRIMO

DEI REATI IN GENERALE

Titolo I

Della legge penale

Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge.

Nessuno puГІ essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nГ© con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2. Successione di leggi penali.

Nessuno puГІ essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno puГІ essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi ГЁ stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se vi ГЁ stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piГ№ favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

(1) Comma inserito dall’art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85

(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimitГ  costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso art. 2.

_______________

Cfr. Corte di Appello di Roma, sez. II, sentenza 19 luglio 2007, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 21 novembre 2007, n. 43076 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 27 novembre 2007, n. 44108 in Altalex Massimario.

Art. 3. ObbligatorietГ  della legge penale.

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all'estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale.

Art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranitГ  dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, ГЁ territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranitГ  dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5. Ignoranza della legge penale.

Nessuno puГІ invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato ГЁ punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, ГЁ ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si ГЁ ivi verificato l'evento che ГЁ la conseguenza dell'azione od omissione.

Art. 7. Reati commessi all'estero.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1)В delitti contro la personalitГ  dello Stato italiano;

2)В delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraf