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Legge sulle Locazioni Abitative

Italia

Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L) Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dalla Legge 8 febbraio 2001, n. 21, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2 e dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240. Edizione 01.04.2012

Legge Locazioni Abitative

Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 — Supplemento Ordinario n. 203/L)

Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dalla Legge 8 febbraio 2001, n. 21, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2 e dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

Edizione 01.04.2012

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Legge Locazioni Abitative

Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

(Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 — Supplemento Ordinario n. 203/L)

Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dalla Legge 8 febbraio 2001, n. 21, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2 e dal D.L. 13 settembre 2004, n. 240.

Capo I. Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo

Art. 1. Ambito di applicazione

1.В I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2.В Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a)В ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1В° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalitГ  di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

b)В agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c)В agli alloggi locati esclusivamente per finalitГ  turistiche. (

)

3.В Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualitГ  di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392. (

)

4.В A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione ГЁ richiesta la forma scritta.

(1) Comma così modificato dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 2.

Art. 2. ModalitГ  di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione

1.В Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalitГ  di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderГ  scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della