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Legge Procedimento Amministrativo

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LEGGE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge Procedimento Amministrativo

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

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Legge Procedimento Amministrativo

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192.Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 e da ultimo dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dal Decreto Legislativo 13 maggio 2011, n. 70)

Capo I. Principi

Articolo 1. (

) (Principi generali dell'attivitСЂ amministrativa)

1. L'attivitр amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicitр, di efficacia, di imparzialitр, di pubblicitр e di trasparenza secondo le modalitр previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivitр amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.

2.В La pubblica amministrazione non puГІ aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 2. (

) (Conclusione del procedimento)

1.В Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2.В Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3.В Con uno o piГ№ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4.В Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilitСЂ dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessitСЂ del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5.В Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autoritСЂ di garanzia e di vig