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Codice Turismo

Italia

CODICE TURISMO (Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 nВ° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21 giugno 2011) Edizione 15.12.2011 Italia

CODICE TURISMO

(Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 nВ° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21 giugno 2011)

Edizione 15.11.201

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CODICE TURISMO

(Allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 nВ° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21 giugno 2011)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DEI PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1.В Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2

(Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

1.В L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.

2.В L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario:

a)В valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;

b)В riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana.

3.В Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

ART. 3

(Principi in tema di turismo accessibile)

1.В In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualita' degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta.

2.В Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilita' e le organizzazioni del turismo sociale.

3.В E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilita' motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilita'.

CAPO II IMPRESE TURISTICHE

ART. 4

(Imprese turistiche)

1.В Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2.В L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.

3.В Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle i