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Codice di procedura Penale

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Codice di procedura Penale (Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) Edizione 15.12.2011 Italia

Codice di procedura penale

Testo coordinato ed aggiornato del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Edizione 15.12.2011

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LIBRO PRIMO SOGGETTI

TITOLO I Giudice

Capo I

Giurisdizione

Art. 1.

Giurisdizione penale.

1.В La giurisdizione penale ГЁ esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Art. 2.

Cognizione del giudice.

1.В Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2.В La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

Art. 3.

Questioni pregiudiziali.

1.В Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione ГЁ seria e se l'azione a norma delle leggi civili ГЁ giГ  in corso, puГІ sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2.В La sospensione ГЁ disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.

La corte decide in camera di consiglio.

3.В La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4.В La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Capo II

Competenza

Sezione I

Disposizione generale

Art. 4.

Regole per la determinazione della competenza.

1.В Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Sezione II

Competenza per materia

Art. 5.

Competenza della corte di assise.

1.В La corte di assise ГЁ competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; (1)

b)В per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 (2) del codice penale;

c)В per ogni delitto doloso se dal fatto ГЁ derivata la morte di una o piГ№ persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d)В per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonchГ© per i delitti con finalitГ  di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. (3)

(1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 2010, n. 52. La lettera che è stata sostituita recitava: “per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 3