Codice di Giustizia Sportiva
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Codice di Giustizia Sportiva, agg. al 22.07.2006 Edizione 15.12.2011 Italia
Codice di Giustizia Sportiva
agg. al 22.07.2006
Edizione 15.12.2011
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Parte I Norme di comportamento e sanzioni
Titolo I Norme di comportamento
Art.1
Doveri ed obblighi generali
1. Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà , correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2.В Ai soggetti di cui al comma 1 ГЁ fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3.В I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
4.В Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle societГ sportive cui ГЁ riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle societГ stesse.
Art. 2
ResponsabilitГ delle persone fisiche e delle societГ
1. I soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
2.В II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara ГЁ responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilitГ viene meno nel momento in cui ГЁ comunque individuato l'autore dell'atto.
3.В Le societГ possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilitГ oggettiva o di responsabilitГ presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati
5.В L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non puГІ essere invocata a nessun effetto.
6.В I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 3
Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale.
2. Le società sono responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci e tesserati ai sensi dell’art. 2.
3. L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.
4.В La dichiarazione ГЁ considerata pubblica quando ГЁ resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalitГ della comunicazione, ГЁ destinata ad essere conosciuta o puГІ essere conosciuta da piГ№ persone.
Art. 4
Sanzioni per le dichiarazioni lesive
1. Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l’autore delle dichiarazioni di cui all’art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l’ammenda da € 2.500,00 a € 50.000,00 e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h)
dell’art. 14. Nella determinazione dell’entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l’idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.
2.В La sanzione ГЁ aumentata fino alla metГ se la dichiarazione ГЁ rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresen