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Codice del Processo Penale Minorile

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CODICE DEL PROCESSO PENALE MINORILE D.P.R. 22-9-1988 n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (G. U. n. 250 del 24 ottobre 1988, S.O.) Edizione 15.12.2011 Italia

Codice del Processo Penale Minorile

D.P.R. 22-9-1988 n. 448 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

(G. U. n. 250 del 24 ottobre 1988, S.O.)

Edizione 15.12.2011

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CODICE DEL PROCESSO PENALE MINORILE

D.P.R. 22-9-1988 n. 448

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

(G. U. n. 250 del 24 ottobre 1988, S.O.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

1. Г€ approvato il testo, allegato al presente decreto, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

2.В Le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE A CARICO DI MINORENNI

Capo I — Disposizioni generali

Art. 1. Principi generali del processo minorile

1.В Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalitГ  e alle esigenze educative del minorenne.

2.В Il giudice illustra all'imputato il significato delle attivitГ  processuali che si svolgono in sua presenza nonchГ© il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1.В Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a)В il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

b)В il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;

c)В il tribunale per i minorenni;

d)В il procuratore generale presso la corte di appello;

e)В la sezione di corte di appello per i minorenni;

f)В il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Art. 3. Competenza

1.В Il tribunale per i minorenni ГЁ competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2.В Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di etГ .

Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1.В Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autoritГ  giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimor