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Codice del processo amministrativo

Italia

Codice del processo amministrativo (Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 nВ° 104, G.U. 07.07.2010) Edizione 15.12.2011 Italia

Codice del processo amministrativo

(Allegato al Decreto legislativo 02.07.2010 nВ° 104, G.U. 07.07.2010)

Edizione 15.12.2011

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LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Principi e organi della giurisdizione amministrativa

Capo I

Principi generali

Art. 1

EffettivitГ 

1.В La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Art. 2

Giusto processo

1.В Il processo amministrativo attua i principi della paritГ  delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione.

2.В Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

Art. 3

Dovere di motivazione e sinteticitГ  degli atti

1.В Ogni provvedimento decisorio del giudice ГЁ motivato.

2.В Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Capo II

Organi della giurisdizione amministrativa

Art. 4

Giurisdizione dei giudici amministrativi

1.В La giurisdizione amministrativa ГЁ esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.

Art. 5

Tribunali amministrativi regionali

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino — Alto Adige.

2.В Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino — Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 6

Consiglio di Stato

1.В Il Consiglio di Stato ГЁ organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2.В Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio ГЁ presieduto dal consigliere piГ№ anziano nella qualifica.

3.В Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l'adunanza plenaria ГЁ composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4.В In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato ГЁ sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piГ№ anziano nel ruolo; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piГ№ anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5.В Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6.В Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo III

Giurisdizione amministrativa

Art. 7

Giurisdizione amministrativa

1.В Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del poter