Назад к книге «Codice dei beni culturali e del paesaggio» [Italia]

Codice dei beni culturali e del paesaggio

Italia

Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42) Edizione 15.12.2011 Italia

Codice dei beni culturali e del paesaggio

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137

(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)

Edizione 15.12.2011

[битая ссылка] ebooks@prospekt.org

Codice dei beni culturali e del paesaggio

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137

(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)

** * **

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l’Articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’Articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’Articolo 1 della legge ottobre 1997, n. 352;

VISTO l’Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivitГ  culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E’ approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1.

(Principi)

1. In attuazione dell’Articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’Articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2.В La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunitГ  nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3.В Lo Stato, le regioni, le cittГ  metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4.В Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivitГ , assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5.В I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.

6.В Le attivitГ  concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformitГ  alla normativa di tutela.

Articolo 2.

(Patrimonio culturale)

1.В Il patrimonio culturale ГЁ costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2.В Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge