Codice dei beni culturali e del paesaggio
Italia
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42) Edizione 15.12.2011 Italia
Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137
(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)
Edizione 15.12.2011
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Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137
(Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’Articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’Articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’Articolo 1 della legge ottobre 1997, n. 352;
VISTO l’Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivitГ culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E’ approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Parte I
Disposizioni generali
Articolo 1.
(Principi)
1. In attuazione dell’Articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’Articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2.В La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunitГ nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3.В Lo Stato, le regioni, le cittГ metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4.В Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attivitГ , assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5.В I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6.В Le attivitГ concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformitГ alla normativa di tutela.
Articolo 2.
(Patrimonio culturale)
1.В Il patrimonio culturale ГЁ costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2.В Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge