Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
Italia
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 - Suppl. Ord.) (Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, dal Decreto Legge 14.03.2005, n. 35 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112) Edizione 01.04.2012
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 — Suppl. Ord.)
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, dal Decreto Legge 14.03.2005, n. 35 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112)
Edizione 01.04.2012
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Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 — Suppl. Ord.)
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 06.10.2004, n. 251, dal Decreto Legge 14.03.2005, n. 35 e dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Finalita' e campo di applicazione
1.В Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2.В Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
3.В Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti