Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP
Svizzera
Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP); Stato 15.11.2011; Svizzera.
Codice di diritto processuale penale svizzero CPP del 5 ottobre 2007
(Stato 15.11.2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale
; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005
, decreta:
Titolo primo: Campo d’applicazione e principi
Capitolo 1: Campo d’applicazione e amministrazione della giustizia penale
Art. 1 Campo d’applicazione
1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autoritГ penali della Confederazione e dei Cantoni.
2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.
Art. 2 Amministrazione della giustizia penale
1 La giustizia penale ГЁ amministrata esclusivamente dalle autoritГ designate dalla legge.
2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.
Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale
Art. 3 Rispetto della dignitГ umana e correttezza
1 In tutte le fasi del procedimento le autoritГ penali rispettano la dignitГ delle persone coinvolte.
2 Le autoritГ penali si attengono segnatamente:
a.В al principio della buona fede;
b. al divieto dell’abuso di diritto;
c. all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d.В al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignitГ umana.
Art. 4 Indipendenza
1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto.
2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.
Art. 5 Imperativo di celeritГ
1 Le autoritГ penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità .
Art. 6 Principio della veritГ materiale
1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.
2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
Art. 7 Obbligo di procedere
1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.
2 I Cantoni possono:
a.В escludere o limitare la responsabilitГ penale dei membri delle loro autoritГ legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;
b. subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 8 Rinuncia al procedimento penale
1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP)
.
2 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:
a. considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;
b.В la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;
c. la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.
3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il re