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Codice di diritto processuale penale svizzero – CPP

Svizzera

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP); Stato 15.11.2011; Svizzera.

Codice di diritto processuale penale svizzero CPP del 5 ottobre 2007

(Stato 15.11.2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale

; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005

, decreta:

Titolo primo: Campo d’applicazione e principi

Capitolo 1: Campo d’applicazione e amministrazione della giustizia penale

Art. 1 Campo d’applicazione

1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autoritГ  penali della Confederazione e dei Cantoni.

2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

Art. 2 Amministrazione della giustizia penale

1 La giustizia penale ГЁ amministrata esclusivamente dalle autoritГ  designate dalla legge.

2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale

Art. 3 Rispetto della dignitГ  umana e correttezza

1 In tutte le fasi del procedimento le autoritГ  penali rispettano la dignitГ  delle persone coinvolte.

2 Le autoritГ  penali si attengono segnatamente:

a.В al principio della buona fede;

b. al divieto dell’abuso di diritto;

c. all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;

d.В al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignitГ  umana.

Art. 4 Indipendenza

1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto.

2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.

Art. 5 Imperativo di celeritГ 

1 Le autoritГ  penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.

2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

Art. 6 Principio della veritГ  materiale

1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.

2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

Art. 7 Obbligo di procedere

1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

2 I Cantoni possono:

a.В escludere o limitare la responsabilitГ  penale dei membri delle loro autoritГ  legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;

b. subordinare all’autorizzazione di un’autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie hanno commesso nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8 Rinuncia al procedimento penale

1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP)

.

2 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:

a. considerati gli altri fatti contestati all’imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;

b.В la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;

c. la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all’estero.

3 Salvo che vi si oppongano interessi preponderanti dell’accusatore privato, il pubblico ministero e il giudice possono prescindere dal procedimento penale se il re